CAPITOLATO GENERALE
PER I CONTRATTI INDUSTRIALI E DI SERVIZI STIPULATI DALL’AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
SCOPO E CONTENUTO
CAPO
I - Disposizioni Generali
A.
Quadro normativo di riferimento
B.
Contenuti del
contratto
C.
Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione
CAPO
II - Capitolato
A.
Natura delle premesse, oggetto, termini
temporali ed economici
ART.
1 Natura delle premesse
ART.
2 Oggetto del contratto
ART.
3 Durata del contratto
ART.
4 Piano dei lavori
ART.
5 Prezzo
ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di
pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona
autorizzata a riscuotere e quietanzare
ART.
7 Penalità
ART.
8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART.
9 Oneri fiscali
ART.10
Fidejussioni
B.
Responsabilità
ART.11
Responsabilità del Contraente
ART.12
Subcontraenti, consulenti e fornitori
ART.13
Documentazione
C.
Organizzazione e controllo delle attività
ART.14
Organizzazione dell’ASI
ART.15
Organizzazione del Contraente
ART.16
Commissione di Collaudo
ART.17
Modifiche
ART.18
Accettazione, Consegna finale e Proprietà
ART.19
Garanzia
ART.20
Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART.21
Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente
ART.22
Materiali di provenienza estera
ART.23
Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di prototipi
ART.24
Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Modifiche
ART.25 Accettazione
forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Decurtazione del prezzo
contrattuale
ART.26 Permessi e
autorizzazioni
ART.27 Trasporti e
assicurazioni
ART.28 Comunicazioni e
corrispondenza
ART.29 Sospensione dei
lavori
ART.30 Recesso
unilaterale dell’ASI
ART.31 Risoluzione del
contratto
ART.32 Causa di forza
maggiore
ART.33 Cognizioni,
Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future
ART.34 Regime di
segretezza
ART.35 Assicurazioni
sociali
ART.36 Arbitrato
ART.37 Normativa
D.
Contratti
di servizi
E.
Eventuali deroghe pattuite nel contratto a fronte del presente Capitolato
APPENDICE
A
DOCUMENTAZIONE
Valutazione
della documentazione tecnica
Presentazione
della documentazione
Rapporti
di avanzamento
Lingua
APPENDICE
B
CONTROLLO DEI LAVORI
Riunioni
Contrattuali ASI-Contraente
Riunioni
di lavoro
Sorveglianze
ed ispezioni dell’ASI
Verbali
APPENDICE
C
1.
Diagramma
di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
2.
Project
Directive
3.
Engineering
Change Proposal
4.
Change
Processing Organizational Responsibilities
5.
Risultanze
del CRB
APPENDICE
D
MODIFICHE
APPENDICE
E
METODOLOGIA DI
CONTROLLO DEI COSTI
APPENDICE
F
COGNIZIONI E BREVETTI
SCOPO E CONTENUTO
Il
presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti
dell’ASI relativi alle attività spaziali industriali (facendo riferimento alla
natura giuridica del Contraente), alle opere, lavori, impianti ed ai servizi,
nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI,
dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti.
Le
metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente
Capitolato.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
A.
Quadro normativo di riferimento
Le
forniture, le manutenzioni, i lavori, i servizi riguardanti l’Agenzia Spaziale
Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:
a)
leggi
nazionali e comunitarie ed i regolamenti vigenti
b)
regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana
c)
manuale
dei contratti dell’ASI
d)
condizioni fissate nel
presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti
e)
condizioni
speciali stabilite nei singoli contratti
f)
disposizioni
contenute negli allegati tecnico e di gestione, cognizioni e brevetti,
amministrativo ai singoli contratti
g)
regolamento
concernente i collaudi dell’ASI - Quadro Giuridico di Riferimento
h)
offerta
i)
norme
della European Cooperation for Space standardization ECSS
j)
documentazione
tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più
recenti
k)
tutti i documenti
generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno
prevalenza i documenti più recenti
l)
tutti
i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto
hanno prevalenza i documenti più recenti
L’ASI
è tenuta inoltre all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R.
18/4/1994 , n. 573 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia
comunitaria, nonché all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge
11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in
materia dei lavori pubblici, per le attività di costruzione,demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti).
Qualora
nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano
essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato,
tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel
contratto e al punto E del presente Capitolato, debitamente motivate e
sottoscritte.
B.
Contenuti del contratto
Il
contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:
a)
le
Parti
b)
le premesse
c)
l’oggetto
d)
la struttura
industriale
e)
la
durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi
f)
gli
eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave
g)
il
prezzo e la sua tipologia
h)
l’imponibilità
o meno ai fini IVA
i)
il
piano e le modalità di pagamento
j)
la
persona autorizzata a riscuotere e quietanzare da parte del Contraente
k)
gli indirizzi per la
corrispondenza
l)
l’accettazione
delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe pattuite
m)
Allegato Tecnico e di Gestione
Sono evidenziati in
corsivo gli articoli che dovranno essere specifica in ogni singolo contratto.
C.
Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione
L’Allegato
Tecnico e di Gestione deve contenere, tra l’altro, quanto segue:
a)
composizione
qualitativa e quantitativa della fornitura
b)
la documentazione
tecnica applicabile e di riferimento
c)
criteri
di successo
d)
requisiti tecnici, e modalità di progetto
e di interfaccia
a) configurazioni
a) filosofia
di sviluppo
a) filosofia
di modelli
a) requisiti
per assiematura, integrazione e verifica
a) requisiti
operativi
a) garanzia
del prodotto e gestione dati
a) attività e responsabilità del Contraente
a) adempimenti
dell’ASI
a) pianificazione
attività
a) requisiti
per attività future
a) documentazione
contrattuale
a) dettagli
sul controllo dei lavori
a) responsabilità
ed organizzazione di dettaglio del Contraente
a) organizzazione
di dettaglio dell’ASI
e)
i
documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della
riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati
f)
la
struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale
g)
le
modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità
h)
le
responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori
CAPO II
C A P I T O L A T O
A. NATURA
DELLE PREMESSE, OGGETTO, TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI
ARTICOLO 1
NATURA
DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Le premesse definiscono il
contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni
contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto. Nelle premesse
sono riportate le fasi istruttorie seguite e sono motivate le eventuali eccezioni all’iter normalmente adottato
dall’Ente.
Le
premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Le premesse
al contratto dovranno contenere, al minimo e,
ove applicabile, il riferimento a:
nPiano
Spaziale Nazionale
nAccordi
internazionali, memorandum of understandings, etc.
nMotivazioni
inerenti l’interesse dell’ASI all’attività da svolgere
nRichiesta
di offerta
nOfferta del
contraente
nRisultati
delle valutazioni di congruità
ARTICOLO 2
OGGETTO
DEL CONTRATTO
2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle
condizioni di seguito specificate, lo svolgimento delle attività descritte nel
contratto, di cui al precedente punto B. Capo I.
2.2 Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente
contratto, alle presenti norme per i contratti dell’ASI relative alle attività
spaziali industriali, agli allegati al contratto, alla documentazione tecnica
applicabile ivi indicata e a quanto indicato al precedente punto D. Capo I.
2.1 L’oggetto e le condizioni
per la realizzazione delle attività sono definite nel testo contrattuale.
2.2 L'ASI
si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al riorientamento delle attività, previo
accordo con il Contraente. delle attività descritte nell'allegato B (Allegato
Tecnico e di Gestione).
ARTICOLO 3
DURATA
DEL CONTRATTO
3.1
Il presente contratto
entra in vigore con la sottoscrizione di esso da parte dell’ASI, a seguito
della sottoscrizione da parte del Contraente. Le attività avranno inizio con la
riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto.
Il contratto riporta la eventuale ripartizione temporale
in periodi delle attività e l’indicazione del periodo autorizzato dall’ASI.
3.1 Il termine di cui al
precedente articolo 3.1. potrà essere prorogato di comune
accordo fra le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI,
essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Pari.
Per i
contratti suddivisi in periodi:
3.1. Il presente contratto entra in
vigore con la sottoscrizione di esso da
parte dell’ASI, a seguito della sottoscrizione da parte del Contraente. Le
attività oggetto del contratto stesso avranno inizio con la riunione iniziale
ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di cui al precedente
punto B-Capo I (riunione finale). Le attività oggetto del presente
contratto avranno inizio con la
riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di
cui al precedente punto B. Capo I, con la
ripartizione temporale in periodi
ivi indicat
3.2
Con il presente atto l'ASI
autorizza le attività relative al primo periodoL'ASI, tenuto conto
delle necessarie disponibilità finanziarie dell'Ente destinate al Programma e
delle valutazioni positiveed alla positiva valutazione delle attività svolte,
al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della
commercializzazione del programa - valutare formulate dai propri responsabili di Programma e contrattuale e/o della Commissione di Collaudo secondo
quanto specificato nel contratto, potrà commissionare i periodi contrattuali
successivi, tramite apposita comunicazione al Contraente, alla scadenza del
periodo autorizzatoed alla positiva valutazione delle attività svolte,
al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della
commercializzazione del programa - valutare.
3.3
Il Contraente, con la sottoscrizione
del contratto, si impegna ad eseguire le attivita' relative ai periodi
successivi.
Nel caso in cui, per le ragioni di
cui al precedente
art. 3.2,3.2 non venga autorizzata la
prosecuzione delle attività, il contratto, a seguito di apposita comunicazione
da parte del Presidente dell'ASI, avrà termine, ed il Contraente non avra'
alcunchè a pretendere.
3.4
In caso di mancata
autorizzazione delle fasi successive, il contraente avrà diritto, previo
accertamento della Commissione di collaudo, alla liquidazione delle rate relative al periodo autorizzato, maturate e
liquidabili, e non avrà null’altro a pretendere nei confronti dell’ASI.
Pertanto nel caso l’ASI non
autorizzi l’esecuzione delle attività dei periodi successivi al primo, il
Contraente ed i suoi sottocontraenti interromperanno i lavori al termine del
periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data
di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.
In tale caso non sarà
applicato quanto disposto al successivo articolo Recesso unilaterale dell’ASI.
L’ASI acquisirà tutta la
documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di
programma commissionato e realizzato.
3.5 L’ASI
comunicherà al Contraente i risultati dell’accertamento della Commissione di
collaudo entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del collaudo da parte
dell’ASI, secondo quanto previsto all’art. 6.3.
3.5 Il termine di ciascun periodo contrattuale di
cui al punto 3.1 potra' essere prorogato di comune accordo fra le Parti.
Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi
per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Parti.
3.6 Il
termine delle attività o il termine di
ciascun periodo contrattuale, potrà essere prorogato di comune accordo fra le
Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà
regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo.
ARTICOLO 4
PIANO DEI LAVORI
4.1
Il Contraente si
impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei
Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico e di Gestione, e si impegna a
verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente
al Program Manager dell’ASI.
4.2
Il
Piano dei lavori è articolato sulla base della successione temporale degli
eventi chiave previsti dal contratto.
4.3
Gli eventi chiave
identificano particolari eventi del piano dei lavori, di cui al precedente punto B. Capo I.che possono
anche corrispondere ad impegni assunti dall’ASI verso terzi partecipanti, o
comunque coinvolti nel programma.
Gli eventi si considerano completati
quando i relativi requisiti e obiettivi, stabiliti nell’Allegato 18.43tecnico e di Gestione, sono
stati, a giudizio dell’ASI, rispettati
e raggiunti.
4.4 Il contratto identifica eventuali impegni a
carico dell'ASI, necessari al fine di consentire il raggiungimento dell’oggetto
contrattuale nel rispetto della pianificazione stabilita.
ARTICOLO 5
PREZZO
5.1 Il
prezzo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione delle
attività contrattuali è quello indicato nel contratto stessodi cui al precedente punto B.
Capo I, unitamente alle eventuali ripartizioni del prezzo e alla
sua tipologia.
Il suddetto prezzo è omnicomprensivo
di quanto necessario al raggiungimento dell’oggetto contrattuale.
Il prezzo contrattuale e la sua
composizione si intendono accettati dal Contraente, a suo rischio, e sono
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il
Contraente non abbia tenuto presente.
Il Contraente non può pretendere
alcun compenso per qualsiasi titolo per errori nell’interpretazione dei patti
contrattuali, o nei prezzi o nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si
verifichi durante l’esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli
oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.
5.2 A garanzia dell’esecuzione del contratto
il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se
dovuta), secondo la tipologia della fornitura.
A garanzia dell’esecuzione del
contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente può
prestare una fidejussione dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se
dovuta), previo assenso dell’ASI.
Il
contratto fisserà la percentuale applicabile.
Nel caso di esonero dal deposito
cauzionale, il Contraente concede un miglioramento del prezzo pari al 5%
dell’importo contrattuale.
5.3 La
metodologia per il controllo dei costi è riportata in Allegato E.
5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al
Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.
ARTICOLO 6
TERMINI ECONOMICI:
PIANO E MODALITA' DI
PAGAMENTO, AUTORIZZAZIONI A FATTURARE, RITENUTE, FATTURAZIONE, PERSONA
AUTORIZZATA A RISCUOTERE E QUIETANZARE
6.1 Il prezzo contrattuale verrà corrisposto secondo
le modalità indicate nel contratto. di cui al
precedente punto B.- Capo I.
Sulla base
della normativa vigente non sono concesse anticipazioni. In caso di variazione
della normativa, l’anticipo sarà trattato come eccezione e comporterà il
rilascio di idonea fidejussione.
6.2
In occasione di ogni
evento indicato nel Piano dei lavori, l’ASI effettuerà le proprie verifiche,
sul raggiungimento degli eventi sopracitati e sulla corrispondenza in qualita',
quantita' e tempi, delle attivita' svolte a quanto stabilito nell'Allegato
Tecnico e di Gestione al contratto e delle eventuali modifiche ad esso
apportate ai sensi del successivo art.17.
Tali verifiche
saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale e dalla
Commissione di Collaudo e/o dalla struttura dell’ASI, secondo le rispettive
competenze, come specificate nel contratto.
6.3 Dell’esito
delle suddette verifiche sarà data comunicazione da parte dei Responsabili ASI
con raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dal completamento di ciascuno
degli eventi sovrammenzionati o dalla data di approvazione del collaudo da
parte dell’ASI.
L'invio
delle fatture da parte del Contraente avverra' con lettera raccomandata A.R..
In mancanza di comunicazione da parte
dell'ASI, entro i termini sopra previsti, il Contraente potra' emettere
fattura, fatto salvo il diritto dell'ASI, anche dopo la scadenza di detti
termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio
negativo sul completamento degli eventi.
I pagamenti
saranno effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell'ASI delle
fatture relative o dalla comunicazione di completamento dell’evento.
6.4.1 Sull'importo delle rate di avanzamento,
sarà effettuata una trattenuta a garanzia pari al 5% dell'importo stesso. Gli
importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento disposto in
base all’esito dell’accertamento della Commissione di Collaudo.
La suddetta trattenuta è cumulabile
con quella eventualmente effettuata ai sensi del successivo articolo 6.5.
Il Contraente, previa richiesta e
autorizzazione da parte ASI, potrà sostituire tale trattenuta con idonea fidejussione
bancaria o assicurativa di pari importo, che dovrà recare in calce l’autentica
di firma dell’Ente fidejubente.
6.4.2 Una
quota del prezzo contrattuale, variante dal 5% al 10%, dovrà essere liberata
alla scadenza del periodo di garanzia.
6.5 L'ASI, in caso di esito non completamente
positivo dell'accertamento, effettuato da parte dei Responsabili di Programma e
Contrattuale o della Commissione di Collaudo, del lavoro eseguito dal
Contraente, a fronte di quanto previsto in Allegato Tecnico e di Gestione, in
occasione del compimento dei vari
eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva di effettuare trattenute
corrispondenti al lavoro non effettuato o non conforme in qualita’ e quantità a
quanto previsto nell’Allegato Tecnico e di Gestione e nella documentazione
applicabile. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente
comma 6.3.
6.6 La fattura relativa all'importo
trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di
positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata
secondo i tempi e le modalità sopra richiamati.
Tale completamento dovrà avvenire in
un numero di giorni lavorativi concordato tra le Parti; in caso di disaccordo,
tale termine sarà fissato dall'ASI.
Superato il periodo fissato, la
trattenuta effettuata in occasione degli stati di avanzamento rimarrà in essere
per la parte di lavoro non eseguita o non accettata e diverrà definitiva in
caso di mancata esecuzione o non accettazione definitiva di tale lavoro in
occasione dell’accettazione finale, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo Risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell’ASI di
valutare l’influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto
contrattuale.
Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le
modalità di cui al precedente punto 6.3.
La trattenuta effettuata in
occasione delle verifiche di collaudo, superato il termine fissato, diverrà
definitiva per la parte di lavoro non eseguita o non accettata al superamento
del termine stabilito per il completamento delle attività, fermo restando
quanto stabilito all’articolo relativo alle penali.
6.7 Unitamente
all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento, ed alla riunione
finale, il Contraente, sulla base di analoga attestazione da parte dei propri
sottocontraenti, per quanto di loro responsabilita', deve inviare all'ASI una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso,
attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della
normativa relativa a sottocontraenti, consulenti e fornitori di cui
all'articolo 12.
6.8 Le
fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 (uno) originale
e 5 (cinque) copie.
La persona autorizzata a quietanzare
per il Contraente e' indicata nel contratto.
Il Contraente si obbliga a
notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione
alle predette designazioni, esonerando, in pari tempo, l'ASI da qualsiasi
responsabilità possa derivare, sia per le designazioni fatte con il presente
atto, sia per le successive variazioni alle designazioni stesse, non notificate
o non validamente giustificate.
ARTICOLO 7
PENALITA'
7.1
Nel caso in cui il
Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per ognuno
degli eventi chiave di cui all’art. 4.1, sempre che il ritardo non costituisca
inadempimento ai fini del successivo art. 31, sarà assoggettato, per ciascun
giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall’ASI sulla parte del prezzo contrattuale
corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.
Nel caso che il
ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute dalla Commissione di
Collaudo essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto,
l’ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo
contrattuale.
Le penali
saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura dello 0,02% per
ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05%
per ogni giorno di ritardo dal sessantunesino giorno in poi.
Il
contratto, sulla base della tipologia e complessità delle attività da svolgere,
determina l’ammontare massimo della penale, compreso fra il 5 e il 10%
dell’importo contrattuale, nonché l’applicazione di altri eventuali
tipi di penali.
7.2
L'applicabilità della
penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di collaudo sulla
base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla
Commissione stessa.
7.3
L’applicazione della
penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli
eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.2 In casi di
particolare rilevanza il contratto potrà stabilire una percentuale massima
superiore a quella stabilita al precedente art. 7.1, fino al 10% dell’importo
contrattuale.
Incentivi????????
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI,
INTERESSI DI MORA
8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di
compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione
delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in
dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo
quanto previsto al paragrafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi
previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, spettano
al Contraente interessi di mora nella misura del tasso legale dal 91° al 120° giorno successivi alla data di ricezione delle fatture da parte
dell'ASI. A partire dal 121° giorno gli
interessi di mora sono da applicare nella misura accertata annualmente con
decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, emesso in esecuzione
dell'art. 35 del Capitolato Generale
d'appalto approvato con il DPR 1063/62.
Tutti gli interessi da ritardo sono
interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dello
art.1224, 2° comma, del Codice Civile.
ARTICOLO 9
ONERI FISCALI
9.1
Le spese di bollo,
copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al
Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40
del DPR 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma,
del DPR 26/10/1972, n. 633.
Per
i Contraenti la cui natura giuridica è pubblica, la registrazione sarà
effettuata in caso d’uso.
9.2
Il
contratto stabilirà l’imponibilità o meno ai fini IVA delle attività del
contratto stesso.
ARTICOLO 10
FIDEJUSSIONI
Per i contratti
suddivisi in fasi:
10.1
A garanzia
dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale
dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta) secondo la
tipologia e complessità della
fornitura.
10.2
L’ASI può consentire che,
a garanzia
dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente presti una fidejussione di primario
istituto bancario o assicurativo dal 5% al 10% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di
cui all’art. 5.1.
10.1
10.3
A garanzia dell'esecuzione
del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente dovra'
prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5% (più IVA, se dovuta) Per i contratti suddivisi in
fasi, la
fidejussione è dovuta sulldell’importo contrattuale relativo alprimo
periodo di esecuzione
autorizzato. Successivamente all’autorizzazione dell’ASI all’esecuzione
delle attività relative ai successivi periodi contrattuali, il Contraente dovrà
incrementare l’importo di detta fidejussione delle ulteriori somme necessarie
per costituire una garanzia dal 5% al 10% del prezzo contrattuale nonche’
estendere la fidejussione in corso per i periodi successivi .
Il Contraente
ne potrà richiedere lo svincolo al termine del primo periodo contrattuale
autorizzato, nel caso che l’ASI non autorizzi l’esecuzione delle attività
relative ai periodi successivi.
Per le
altre tipologie contrattuali, si applicano
i seguenti articoli 10.1 e 10A garanzia dell’esecuzione
del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente dovrà
prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5% (più IVA, se
dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.
10.4 Per ottenere lo svincolo delle
fidejussioni il Contraente dovrà presentare
all'ASI richiesta scritta di svincolo. Lo svincolo delle fidejussioni sarà
disposto con comunicazione inviata all’Ente fidejubente e trasmessa per
conoscenza al Contraente, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo
svincolo stesso.
10.5 Le fidejussioni di cui sopra dovranno
recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.
10.6
Le fidejussioni di cui
al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore
ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del
Codice Civile, nonchè l'esclusione del beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile
e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo
da parte dell'ASI.
10.7
Il disposto degli
artt. 10.4, 10.5 e 10.6 si applica anche alle fidejussioni di cui all’art.
6.4.1.
10.8
Il
contratto fisserà la percentuale applicabile a quanto disciplinato agli artt.
10.1, 10.2, 10.3.
B. RESPONSABILITA’
ARTICOLO 11
RESPONSABILITA' DEL
CONTRAENTE
11.1 Il
Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso
oggetto del contratto, come specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.
11.2 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI
da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa
derivare nei confronti dei terzi
durante l'esecuzione del presente contratto.
11.3 Il
Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle
attività oggetto del contratto, nonchè del controllo sull'omogeneità,
completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte sottocontraenti.
11.4 Il Contraente si dichiara completamente
edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere
la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare
della bontà dei materiali e delle lavorazioni.
L'avvenuta approvazione da parte
dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dal
Contraente non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari
costruttivi e di assiemaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o
non conformi alle disposizioni
contrattuali.
11.5
Il Contraente non
assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che
agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire
tutta la documentazione a tale scopo richiesta dal Contraente e le relative assicurazioni.
11.6 Il
Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di
antimafia.
11.7 Il
Contraente e' tenuto, ad inserire per
quanto di competenza le norme generali applicate dall’ASI ai sottocontraenti,
consulenti e fornitori nei contratti con i propri sottocontraenti, consulenti e
fornitori nonche' a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le
condizioni del contratto con l’ASI ed in particolare prezzo, pianificazione,
modifiche, modalità di pagamento.
ARTICOLO 12
SUBCONTRAENTI,
CONSULENTI E FORNITORI
12.1 GENERALITA’
12.1.1
Il Contraente si impegna a svolgere le
attivita' oggetto del contratto secondo
l’organizzazione industriale
prevista nel contratto stesso, come specificata nell’Allegato Tecnico e di Gestione, di cui al precedente punto
B. Capo I, e a non affidare a terzi non compresi in detta
organizzazione industriale, l’esecuzione, anche parziale, delle attività
contrattuali, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’ASI, a norma del
successivo comma 12.2.4
12.2
SUBCONTRAENTI
12.2.1 Il
Contraente sara' l'unico responsabile nei confronti dell'ASI della corretta
esecuzione dei sottocontratti stipulati
per le attivita' oggetto del contratto.
Rimane infatti, in ogni caso
invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere
direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza,
tanto per fatto proprio quanto per fatto dei sottocontraenti e fornitori.
12.2.2
Il Contraente e' tenuto a stipulare gli
eventuali sottocontratti contestualmente al contratto con l’ASI, dandone
tempestiva comunicazione all'Agenzia.
Nel caso il Contraente non stipuli detti
sottocontratti, entro il termine della riunione iniziale, sara' tenuto a
risarcire l'ASI di tutti i danni che ne possono eventualmente derivare, fatto salvo il caso in cui tale
inadempimento si configuri come causa di risoluzione del contratto.
12.2.3 L'ASI si riserva il diritto di prendere
visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal Contraente con i sottocontraenti. Tali
sottocontratti non dovranno prevedere compensi a favore di personale
universitario eccetto per quanto previsto dall'articolo 66 DPR 11/7/80 n.382.
12.2.4
Il Contraente in caso intenda ampliare
e/o modificare l'organizzazione industriale di cui al precedente art. 12.1.1 è
tenuto a sottoporre all'ASI una relazione contenente, la descrizione ed il
prezzo delle attività che intende
affidare in sottocontratto, le Ditte con le relative referenze e le
motivazioni della scelta e/o del cambiamento, l’idoneità tecnica dei nuovi
sottocontraenti.
L'ASI dopo attenta analisi
comunicherà al Contraente, entro 15 giorni lavorativi, le proprie motivate decisioni; in caso favorevole, saranno avviate
le azioni di modifica all'organizzazione industriale e/o ciascun'altra azione
che l'ASI avrà ritenuto necessaria per
la riorganizzazione della gestione dell'attività.
12.2.5 Il
Contraente deve riservarsi il diritto di risolvere ogni sottocontratto qualora
il contratto venga risoluto o l'ASI
receda.
12.2.6 In
merito alla disciplina della subcontraenza si applicano:
· per
le forniture le norme di cui all’art. 13 del D.L.vo 20/10/1998 n. 402
· per
i servizi l’art. 18 del D.L.vo 17/3/1995 n. 157
· per
i lavori, le opere, gli impianti l’art. 34 della legge 11/2/1994 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni.
12.3 CONSULENTI
12.3.1
Il Contraente potra` avvalersi,
nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per
l'esecuzione delle attivita` oggetto del contratto.
Il Contraente deve sottoporre
all'approvazione dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui
intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonche'
fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.
Entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione di tale richiesta l'ASI esprimera' il proprio parere.
L'ASI si riserva il diritto di prendere
visione per opportuna conoscenza dei
contratti stipulati dal
Contraente con i Consulenti.
12.3.2 Qualora venissero coinvolti nelle
attivita' contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto
stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR n.382 del 11/7/80.
12.4 FORNITORI
12.4.1
Nell'ambito dell'utilizzo del
prezzo contrattuale il Contraente deve sottoporre all'approvazione dell'ASI il
nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.
Entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della suddetta richiesta l'ASI emettera' il proprio parere.
12.5
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
12.5.1 Le
parti si impegnano a favorire la partecipazione alle attività, su base
competitiva, delle piccole e medie
imprese nazionali.
In
armonia alle direttive del Piano Spaziale Nazionale, i programmi dell’ASI
saranno sviluppati nel quadro di una politica industriale finalizzata alla più
ampia e qualificata partecipazione delle migliori competenze nazionali, con
particolare riferimento all’obiettivo di valorizzare le piccole e medie
imprese.
Il
Contraente nella definizione dell’organizzazione contrattuale, dovrà tendere
all’obiettivo di assicurare alle piccole e medie imprese una partecipazione
significativa al programma.
12.5.2 Il Contraente
evidenzierà, con periodicità annuale, le forniture commissionate a piccole e
medie imprese nazionali.
12.5.3 Quanto
esplicitato all’art. 12.5.1 si applica in particolare anche a quelle attività
che non siano già state affidate in sottocontratto, come evidenziato all’art.
12.5.2.
ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE
Il
Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la
documentazione elencata nell’Allegato Tecnico e di Gestione nei tempi e secondo
le modalità ivi indicati e nel rispetto delle disposizioni riportate nella
Appendice A al presente Capitolato.
Il
Contraente si impegna a rendere disponibile all’ASI, presso gli impianti ove
l’attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia,
su richiesta.
Nel
caso tale documentazione contenga cognizioni (come specificate al successivo
art. 33) acquisite dal Contraente precedentemente alla stipula del contratto,
fatta eccezione per le cognizioni acquisite mediante contratti con l’ASI, sarà
rilasciata copia della documentazione solo previo accordo con il Contraente.
Il
Contraente è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un
periodo quinquennale dall’accettazione del certificato di collaudo.
C. ORGANIZZAZIONE
E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE
DELL’ASI
14.1 L’ASI,
per la direzione ed il controllo delle attività, si avvvarrà di un Responsabile
di Programma e di un Responsabile Contrattuale.
Detti responsabili saranno nominati
dall’ASI dopo la sottoscrizione del contratto ed il loro nominativo sarà
comunicato al Contraente entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto
stesso.
Il Responsabile di Programma ed il
Responsabile Contrattuale, nell’espletamento dei loro compiti di seguito
riportati, faranno capo alla struttura organizzativa dell’ASI.
Per il controllo delle attività il Responsabile di
Programma ed il Responsabile Contrattuale saranno supportati dalla struttura
dell’ASI.
L’ASI nominerà altri responsabili
e/o esperti secondo necessità.
14.2 Responsabile
di Programma - Program Manager
Il Responsabile di
Programma assumerà, per conto dell’ASI, la direzione dei lavori al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in contratto.
Pertanto, il
Responsabile di Programma:
n sarà
il responsabile ed il rappresentante ufficiale dell’ASI nei confronti del
Contraente,
n autorizzerà,
di concerto con il Responsabile Contrattuale, il pagamento delle rate
intermedie, laddove non è previsto l’intervento della Commissione di Collaudo,
del contratto, evidenziando l’eventuale ritardo nella consegna,
n approverà,
la documentazione di programma di cui è prevista l’approvazione da parte
dell’ASI;
n curerà,
insieme al Responsabile Contrattuale, l’istruttoria delle proposte di modifica
del contratto;
n autorizzerà,
d’intesa con il Responsabile Contrattuale, quelle modifiche del contratto,
rientranti fra le proprie competenze, come specificato all’art. 17.
14.3
Responsabile
Contrattuale
n controllerà
la corretta applicazione da parte del Contraente delle clausole contrattuali
durante lo svolgimento delle attività
n affiancherà
il Responsabile di Programma nell’attività relativa alle modifiche di vario
tipo;
n affiancherà
il Responsabile di Programma nello svolgimento delle attività relative alla
concessione dell’autorizzazione per il pagamento delle rate di loro competenza
14.4
Il controllo del
programma avverrà secondo le disposizioni di cui in Appendice B.
14.5
I Responsabili di
Programma e Contrattuale dell’ASI non possono assumere impegni economici in
nome e per conto dell’Ente.
ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL
CONTRAENTE
15.1 Per
lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della
organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.
In particolare, il
Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:
n il
Responsabile di Programma
n il
Responsabile Contrattuale
15.2 Responsabile
di Programma
Il Responsabile di
Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento
tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è
responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei
risultati tecnici conseguiti.
In particolare
assicura:
n l’interfaccia
dei rapporti con l’ASI
n la
direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne
n il
coordinamento con i sottocontraenti ed eventuali Enti esterni
n la
soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della
programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle
azioni
n la
supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta
nel corso delle attività
n l’organizzazione
delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni
e conseguente alle riunioni.
15.3 Responsabile
Contrattuale
Il Responsabile
Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti
legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi
derivanti dal rapporto con i sottocontraenti.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI COLLAUDO
16.1
L'ASI
nominera' una Commissione di Collaudo la cui regolamentazione è inserita nel
“Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento
per i collaudi dell’Ente”, che si riunirà in occasione degli eventi di cui
all'art. 4, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma,
avente i seguenti compiti:
a)
esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in
corrispondenza degli eventi previsti dal contratto
b) verificare
che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le
prescrizioni ed i requisiti stabiliti
nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente
approvate;
c) accertare
i pagamenti effettuati;
d) esprimere
il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art.6, ove è
previsto l’intervento della Commissione, e delle quote delle rate di
avanzamento trattenute e non liquidate, tenendo conto dell’applicabilità di
eventuali penali;
e) esprimere
il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui
all’art. 6.4.1;
f) esprimere
i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione
del contratto, causa di forza maggiore.
Nello svolgimento dei suoi compiti la
Commissione di Collaudo sentirà i Responsabili di Programma e Contrattuale
dell’ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all’ASI a
norma di quanto stabilito in Appendice B.
16.2 I nominativi dei componenti la Commissione
di Collaudo saranno comunicati al
Contraente dall’ASI entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del
contratto. Eventuali variazioni dei nomi della Commissione predetta saranno
comunicati al Contraente entro 20 giorni lavorativi dalla loro effettuazione.
16.3 Le determinazioni assunte in base al parere
della Commissione di Collaudo verranno comunicate al Contraente a norma
dell'art. 6.3.
La Commissione di Collaudo esprimerà
il proprio parere emettendo il certificato di collaudo (o certificato di
regolare esecuzione, da parte del collaudatore, per lavori di importo non
superiore a 150 milioni).
16.4 Eventuali lavori integrativi e di
completamento, per rispettare quanto indicato nell'Allegato Tecnico e di
Gestione, prescritti dalla Commissione di Collaudo a seguito delle proprie
verifiche sulla idoneità della fornitura finale, saranno effettuati dal
Contraente entro il termine fissato in accordo con l'art. 6.6.
Nel caso di lavori integrativi e di
completamento ritenuti essenziali al fine dell'accettazione della fornitura, il
periodo intercorrente fra la ricezione, da parte del Contraente, della
comunicazione emessa a norma del precedente comma 16.3 e la ripresentazione
delle forniture alle verifiche di collaudo è computabile ai fini
dell'applicazione della penale di cui all'art. 7.
16.5
I
collaudi parziali ed il collaudo provvisorio sono disciplinati ai punti VIII e
IX del “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di
riferimento per i collaudi dell’Ente”;
16.6
Le
parti dovranno attenersi a quanto previsto nel “Regolamento concernente i
collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 16 settembre 1997 con
delibera n. 100, e parte integrante del presente Capitolato.
ARTICOLO 17
MODIFICHE
17.1 E' facoltà in ogni momento dell'ASI
richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di
programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o
proposte di dette modifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e
Contrattuale delle Parti.
17.2 Le
modifiche definite nell’Appendice D. di classe A:
a) che
comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI ;
b) che,
pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano
cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi
allegati;
daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al
contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo
corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla
pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche
saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
Le
modifiche di cui al punto b), che in base alla normativa richiamata al
successivo art. 37, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente dell'ASI,
saranno rese esecutive con un atto sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle
Parti, al termine delle procedure di approvazione, nel quale saranno indicate
le motivazioni e la descrizione della modifica.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione
tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a
carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi
ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate
tra i Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI e del Contraente, sulla
base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche
senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Nel caso il Contraente introduca modifiche
all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà
pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e
sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza
l'ASI ritenga necessari.
17.5 Le
modifiche non dovranno superare il 20% dell’importo contrattuale.
17.6
La gestione delle modifiche è
riportata in Appendice D.
ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA'
18.1
La fornitura oggetto
del contratto, comprensiva anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove
ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati e le unità di volo,
i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita
nell’ambito del contratto, così come descritta in Allegato tecnico e di
Gestione, diverrà di proprietà dell’ASI.
18.2
L’accettazione da
parte dell’ASI della fornitura definita nell’Allegato Tecnico e di Gestione è
subordinata all’emissione, da parte del Contraente, dell’attestazione che tutta
la documentazione prodotta è conforme a quanto contrattualmente previsto e concordato con l’ASI. Unitamente a tale
attestazione, il Contraente dichiarerà l’eventuale Know-how acquisito dalle
eventuali ditte partecipanti al programma.
18.3
Entro 10 giorni
lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo finale che abbia avuto
esito positivo, l’ASI comunicherà
l’accettazione della fornitura di cui all’art.2 e darà le opportune disposizioni
per la consegna finale ed il relativo passaggio di proprietà.
L’accettazione sarà
effettuata dall’ASI e comunicata al Contraente con le modalità di cui al
precedente art. 6.3.
Della consegna sarà
redatto apposito verbale.
All’atto della
sottoscrizione da entrambe le Parti del verbale di consegna, l’ASI assumerà la
proprietà della fornitura.
La
consegna sarà effettuata nel luogo indicato nel contratto.
La fornitura diventa
proprietà dell’Agenzia solo dopo il collaudo e l’accettazione finale. La fornitura
non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l’intero
complesso non siano tutte approntate al collaudo o consegnate.
Il
contratto stabilirà le scadenze, le accettazioni parziali, le consegne
parziali.
18.4 La
distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto,
verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del
Contraente.
18.5 In caso di cofinanziamento del programma, il
contratto stabilirà la ripartizione della proprietà fra le Parti.
ARTICOLO 19
GARANZIA
19.1 Il
Contraente garantisce che la fornitura sara' conforme a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione al
contratto. Inoltre garantisce che la fornitura non avra' difetti latenti sia
per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assiemaggi.
Il Contraente
garantirà tutta la fornitura per un periodo di almeno 12 mesi dalla consegna
finale.
Il Contraente si
impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in
corso al momento della consegna finale.
19.2 Per
la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c. e
all’art. XII - “Regolamento concernente i collaudi dell'’ASI - Quadro giuridico
di riferimento per i collaudi dell’Ente”, anche in merito alle difformità e
vizi della fornitura.
La garanzia cui il Contraente è
tenuto per le difformità ed i vizi dell’opera si estingue dopo decorsi due anni
dal giorno della consegna.
1\9.3
Per i componenti che sostituiscono
componenti trovati difettosi, verra' esteso un nuovo periodo di garanzia di
uguale durata decorrente dalla data
della riconsegna delle parti riparate.
19.4
L'ASI dara' notizia al
Contraente, a mezzo fax, entro 30 gg.
dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura oggetto del contratto
e dara' ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e
delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5
Qualora entro un anno
dalla scadenza della garanzia appaiano difetti non accertati al collaudo,
l’Agenzia può, inoltre, a seconda della natura del contratto o delle
prestazioni:
a)
richiedere
la restituzione del prezzo rivalutato, restituendo i materiali nello stesso
stato in cui si trovano o trattenerli, richiedendo il risarcimento dei danni
b)
richiedere, se ancora
possibile, l’eliminazione dei difetti riscontrati o la sostituzione dei
materiali difettosi o la ripetizione delle lavorazioni o delle prestazioni.
c)
trattenere
la quota del prezzo di cui all’art. 6.4.2.
Restano salve le
eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di
malafede o frode o occultamento al collaudo dei difetti.
19.6 La
garanzia del Contraente non si estende ai danni che possono derivare alla
fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di
manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad
uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il
rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di
responsabilità del Contraente medesimo.
19.7 La
garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono
risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la
consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di
cui al precedente punto 19.1.
19.8
Le riparazioni in garanzia sono, di
regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terra' a proprio
carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da
riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato
in luogo diverso, il Contraente terra' a proprio carico soltanto le ore di
lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese ( ore di viaggio,
trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori
stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.
19.9 Il presente articolo e' applicabile ai
contratti suddivisi in periodi alla fornitura relativa a ciascun periodo
contrattuale, ed alla eventuale fornitura finale, in base alle autorizzazioni
scritte da parte dell'ASI alla prosecuzione del programma.
ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E
MATERIALI
20.1 Il Contraente dovrà destinare
all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature,
gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale
al meglio dello stato dell'arte.
Il personale del Contraente impegnato in
funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con
personale di equivalente qualificazione,
previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato
dissenso.
ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL
CONTRAENTE
21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e
documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno
ad essa restituiti con la consegna
della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro
momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del
programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né
utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a
disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della
custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture
e documenti messi a disposizione dall'
ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento,
come precisato al comma precedente.
21.2 Le
spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione,
manutenzione di detti beni, saranno a
carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o
perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a
ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato
sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno
da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento
di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
21.4 Il
contratto dovrà disciplinare la regolamentazione dei beni prodotti da terzi e
consegnati dall’ASI al Contraente.
ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA
23.1 I
materiali approvvigionati all'estero dal Contraente, per conto dell'ASI,
verranno introdotti in territorio nazionale
dal Contraente a proprio nome, in regime di temporanea importazione, a
fronte dell'autorizzazione di cui al successivo comma 23.2.
Oppure, a seconda dei casi:
23.1 I
materiali approvvigionati all’estero dal Contraente verranno introdotti in
territorio nazionale dal contraente stesso, ed a proprie spese, in regime di
importazione definitiva.
22.1 Il contratto specificherà il regime di
importazione (temporanea o definitiva)
22.2 In caso di regime di temporanea
importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà
carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni
doganali. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le
apparecchiature ed unità integrate oggetto del
contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a
chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto
tempestivo del Contraente, che si farà
carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei sottocontraenti.
ARTICOLO 23
FORNITURE SPERIMENTALI
AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - RIPRODUZIONE DI PROTOTIPI
23.1
Per forniture
sperimentali si intendono quelle attività dimostrative e di sperimentazione
relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate
sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro
verifica sul terreno dell’esperienza.
23.2
Le Ditte cui sia
commissionata la fornitura di materiali sperimentali, oppure di materiali per
la prima volta costruiti, sono obbligate a concedere gratuitamente all’ASI,
come previsto al successivo art. 33.7, anche dopo la liquidazione della
commessa, la facoltà di riproduzione e l’uso di tutti i disegni di costruzione
relativi ai materiali costruiti ed a fornire tutte le indicazioni necessarie
per la loro riproduzione (esclusivamente per le esigenze dell’ASI) tanto presso
altre Ditte quanto presso i laboratori dell’ASI stessa.
23.3 L’ASI
si avvarrà della facoltà di riproduzione dei materiali quando, a suo giudizio
insindacabile, le esigenze dell’Agenzia non potessero essere soddisfatte dalla
riconosciuta potenzialità produttiva della Ditta, ovvero per effetto di
inadempienze contrattuali o per divergenza di prezzo, ovvero per esigenze
tecniche o scientifiche, anche relative al riparto della produzione ed al
dislocamento dei centri produttivi.
ARTICOLO 24
FORNITURE SPERIMENTALI
AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - MODIFICHE
24.1 Ove
i contratti si riferiscano a fornitura di carattere sperimentale e vengano
richieste o concordate modifiche e perfezionamenti a parti già costruite allo
scopo di migliorare l’oggetto del contratto, il Contraente può presentare domanda
per la concessione di congrui periodi di proroga dei termini fissati per la
presentazione al collaudo e per la consegna.
ARTICOLO 25
ACCETTAZIONE DI
FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - DECURTAZIONE DEL PREZZO
CONTRATTUALE
25.1
Ove si tratti di forniture a
carattere sperimentale, qualora nelle prove di collaudo i materiali pur non
avendo raggiunto i requisiti massimi, abbiano però raggiunto i requisiti minimi
per l’accettazione della fornitura, l’ASI potrà dar luogo egualmente all’accettazione
e ritiro dei materiali.
In tale caso l’entità del compenso
da corrispondersi alla Ditta non potrà mai superare il 90% del prezzo
contrattuale e sarà commisurata al valore delle caratteristiche raggiunte,
avendo per base il criterio che al minimo dei requisiti, per il quale è
contemplata la possibilità di accettazione, corrisponderà un compenso in ogni
caso mai superiore al 70% del prezzo contrattuale.
La definizione del compenso entro
i limiti sopraindicati (70-90%) è fatta
dall’ASI ed è insindacabile ed inoppugnabile e non soggetta ad alcun gravame né
in via giudiziaria né in sede arbitrale.
Sarà però facoltà della Ditta di
non consegnare i materiali rinunciando a qualsiasi compenso.
Resta espressamente stabilito che,
nel caso in cui i materiali approntati non abbiano raggiunto i requisiti minimi
o quelli essenziali come sopra definiti, essi rimarranno alle Ditte senza che
l’ASI sia tenuta ad alcun compenso.
ARTICOLO 26
PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
26.1 E’
fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni
occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in
vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da
qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
ARTICOLO 27
TRASPORTI ED ASSICURAZIONI
27.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i
trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate
e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato
nell'Allegato Tecnico e di Gestione.
Le relative spese di imballaggio e
trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del
Contraente.
27.2 Il Contraente ha l'obbligo di
assicurare tutti i beni oggetto della
fornitura di cui all'Allegato Tecnico e di Gestione contro i rischi di furto,
incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in
tempo utile le polizze di assicurazione che scadono, restando, in caso
contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per
mancato rinnovo dell'assicurazione.
27.3 Le disposizioni contenute nel precedente
comma 27.2 si applicano anche ai beni
posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.
ARTICOLO 28
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e
le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta o confermata per
iscritto.
28.2 Il
contratto identifica gli indirizzi ai quali deve essere inviata la
corrispondenza.
Le parti si comunicheranno eventuali
cambiamenti dei rispettivi recapiti.
Le
seguenti comunicazioni saranno effettuate per raccomandata A.R.
n determinazioni
assunte dalla Commissione di Collaudo, anche in merito all’applicazione di
penali, o dai Responsabili di Programma e Contrattuale in occasione degli
eventi contrattuali
n comunicazioni
riguardanti l’autorizzazione a fatturare
n comunicazioni
inerenti l’applicazione o lo svincolo di ritenute
n comunicazioni
inerenti la sospensione dei lavori, il recesso unilaterale dell’ASI, la
risoluzione del contratto
n invio
delle fatture da parte del Contraente
28.3
Le comunicazioni ed i
documenti relativi agli aspetti tecnici e programmatici emessi dal Contraente
saranno sottoscritti per approvazione dal Responsabile di Programma; quelli
relativi agli aspetti contrattuali, dal Responsabile di Programma e dal
Responsabile Contrattuale.
28.4
In caso di temporanea
assenza del Responsabile di Programma e del Responsabile Contrattuale del
Contraente, la documentazione verrà approvata da persona da lui delegata. La
delega sarà preventivamente comunicata all’ASI che, in caso di dissenso,
informerà il Contraente.
28.5
Per quanto riguarda
l’ASI, le comunicazioni e la documentazione tecnica e programmatica saranno
sottoscritte dal Responsabile di Programma e dal Responsabile Contrattuale
nell’ambito delle rispettive competenze, salvo il caso in cui questi atti
comportino modificazioni alla normativa o ai contenuti contrattuali o assunzioni
di nuove obbligazioni a carico dell’ASI. In tali casi si dovrà applicare quanto
previsto dalle procedure di modifica.
28.6
Tutta la
documentazione e le comunicazioni saranno inviate:
n per
l’ASI all’attenzione del Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e
programmatici; all’attenzione del Responsabile Contrattuale, per gli aspetti
contrattuali, con copia al Responsabile di Programma
n per
il Contraente: al Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e
programmatici; al Responsabile Contrattuale, per gli aspetti contrattuali, con
copia al Responsabile di Programma.
ARTICOLO 29
SOSPENSIONE DEI LAVORI
29.1 L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a
tempo determinato in qualsiasi momento i lavori oggetto del contratto. In tale
caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione al Contraente via fax, cui farà
seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R..
I termini della sospensione decorrono
dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta
comunicazione via fax.
29.2
La sospensione
determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed
eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione,
che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI ed il
Contraente.
Salvo il caso in cui la sospensione
sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto del Contraente,
l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per
effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa
presentata dal Contraente e nella misura ritenuta congrua dalla Commissione di
Collaudo.
La Commissione, prima
di emettere il giudizio, è tenuta a sentire il Contraente.
29.3 Gli eventuali costi aggiuntivi di cui al
paragrafo precedente, concordati con l'ASI, daranno luogo alla stipula di Atto
Aggiuntivo al contratto.
ARTICOLO 30
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI
30.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di
recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al
Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Qualora
l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da
imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via
fax e su istruzioni dell'ASI, prenderà
immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.
Il periodo necessario per dar corso ai
provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
30.2 A condizione che il Contraente si sia
uniformato alle istruzioni di cui al
comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica
prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
I prezzi saranno fissati dalla
Commissione di Collaudo sulla base della documentazione giustificativa presentata
dal Contraente. La Commissione prima di emettere il giudizio è tenuta a sentire
il Contraente.
Tali prezzi terranno conto della parte
del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo
comma 30.3.
30.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le
spese e gli impegni che il Contraente
medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione
del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta
della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e
di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso
accertamento della Commissione di Collaudo, la congruità della documentazione
presentata dal Contraente. La Commissione, qualora ravvisi incongruità nella
documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il
Contraente.
30.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui
sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare
il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti
Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a
norma dell'art. 17.
ARTICOLO 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
31.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le
osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
n inadempienza
contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
n trasferimento
del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
n sopravvenuta
inadeguatezza del Contraente ad eseguire il
contratto ritenuta dalla Commissione di Collaudo;
n sottoposizione
del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo,
liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera
di terzi creditori;
n violazione
della Legge Antimafia;
31.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il
diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il
completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o
da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle
somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme
eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative
a garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.
Gli eventuali costi addizionali
sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei
lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente
medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di
quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di
risoluzione del contratto stesso e
delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.
L'ASI si impegna, comunque, ad
utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.
ARTICOLO 32
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
32.1 Il
Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20
(venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il
verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore
(secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa derivare
ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso
al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non
implichi colpa o negligenza da parte
sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in
alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La
mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa
rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, la Commissione di Collaudo accerterà la
validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio
verrà data comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data
di ricezione della segnalazione
dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello
svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di
conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le
Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a
rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto
di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il
contratto per intervento di una delle cause sovrammenzionate, l'ASI ed il
Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo
meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 33
COGNIZIONI BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE -
UTILIZZAZIONI FUTURE
33.1
Per quanto attiene
alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente
articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.
33.2
L’ASI è proprietaria
di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso,
compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi
e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati
dall’Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto
astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma immagini di tali satelliti,
modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai
contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da
parte dell’Agenzia.
Il Contraente si impegna a fornire,
senza oneri aggiuntivi per l’ASI, modellini, gadgets, materiale divulgativo,
video, CD Rom e quant’altro necessari all’ASI per la promozione del programma.
L’Allegato tecnico a ciascun contratto indicherà esplicitamente il materiale
necessario all’ASI per la promozione del programma.
33.3
Il Contraente,
all’atto dell’offerta deve dichiarare le conoscenze che appartengono al
Contraente, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti
di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri
diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti al Contraente e/o ai suoi
sottocontraenti e che intende utilizzare per l’espletamento delle attività
contrattuali.
L’elenco viene annesso
all’allegato Cognizioni e brevetti.
33.4
Il Contraente dovrà
tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di
qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto
e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con
l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso
di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere
avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.
33.5 Ciascuna delle Parti informerà
immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione
di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.
Le Parti, nei limiti delle proprie
competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire
e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella
difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni,
violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.
Tutte le rivendicazioni scritte o
notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte
dall'ASI solo in accordo con il Contraente.
33.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a
conoscenza, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di
proprietà intellettuale connessi sia
all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti
all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte.
33.7 L'ASI si riserva il diritto di riprodurre
tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.
Il diritto di riproduzione sarà
esercitato dall'ASI nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
33.8
Eventuali
accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto,
stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i
diritti di riproduzione.
33.9
Le
parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali,
le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle
attività contrattuali stesse.
ARTICOLO 34
REGIME DI SEGRETEZZA
34.1 Il Contraente ed i suoi subcontraenti,
consulenti e fornitori sono tenuti, nei limiti di cui all'Allegato Cognizioni e
Brevetti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico
estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita
autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni,
documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
34.2 Il rilascio di comunicati‑stampa, la
pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti
le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che
dal Contraente e dai suoi Subcontraenti.
In questo secondo caso, ciò potrà
avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno
sempre recare l'indicazione: "Lavoro effettuato con contratto
dell'ASI".
34.3
Nell'ambito
di Accordi internazionali, il Contraente può essere autorizzato allo scambio di
dati ed informazioni con gli Enti coinvolti ed i loro contraenti, secondo le modalità
indicate nel contratto.
ARTICOLO 35
ASSICURAZIONI SOCIALI
35.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in
ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al
lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
35.2 Per assicurare l'osservanza degli obblighi
di legge e di accordi contrattuali riguardanti:
a) le assicurazioni sociali derivanti da leggi e
da accordi contrattuali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, infortuni, malattie, ecc...);
b) quei rapporti in materia di lavoro che trovano
la loro origine in accordi contrattuali e prevedono, a favore del lavoratore,
diritti patrimoniali aventi per oggetto il pagamento dei contributi da parte
dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi,
contributi GESCAL, etc...);
l'ASI si riserva la facoltà di operare una
ritenuta sugli averi del Contraente fino allo 0,5% dell'importo contrattuale,
salvo le maggiori responsabilità del Contraente stesso, qualora l'Ispettorato
del Lavoro denunci che il Contraente non ha adempiuto agli obblighi di cui
sopra. La somma predetta sarà pagata solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro
avrà dichiarato che il Contraente si è posto in regola; in questo caso il
Contraente non potrà pretendere alcuna somma, a nessun titolo, per il ritardo
nel pagamento delle sue spettanze.
ARTICOLO 36
ARBITRATO
36.1 Si
applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
ARTICOLO 37
NORMATIVA
37.1 L'attività di cui al contratto è disciplinata,
per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, dalle norme del
Codice Civile, dalla Legge dell'ASI e
dal Regolamento di Contabilita' ed Amministrazione dell'ASI, nonché da quanto
previsto al Capo I, punto a), del presente Capitolato.