CAPITOLATO GENERALE PER I CONTRATTI INDUSTRIALI E DI SERVIZI STIPULATI DALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

 

 

SCOPO E CONTENUTO

 

CAPO I - Disposizioni Generali

 

A. Quadro normativo di riferimento

B.  Contenuti del contratto

C. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione

 

CAPO II - Capitolato

 

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

 

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano dei lavori

ART. 5 Prezzo

ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare

ART. 7 Penalità

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ART. 9 Oneri fiscali

ART.10 Fidejussioni

 

B.  Responsabilità

 

ART.11 Responsabilità del Contraente

ART.12 Subcontraenti, consulenti e fornitori

ART.13 Documentazione

 

C. Organizzazione e controllo delle attività

 

ART.14 Organizzazione dell’ASI

ART.15 Organizzazione del Contraente

ART.16 Commissione di Collaudo

ART.17 Modifiche

ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà

ART.19 Garanzia

ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali

ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente

ART.22 Materiali di provenienza estera

ART.23 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione          di prototipi

ART.24 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Modifiche

ART.25 Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Decurtazione del prezzo contrattuale

ART.26 Permessi e autorizzazioni

ART.27 Trasporti e assicurazioni

ART.28 Comunicazioni e corrispondenza

ART.29 Sospensione dei lavori

ART.30 Recesso unilaterale dell’ASI

ART.31 Risoluzione del contratto

ART.32 Causa di forza maggiore

ART.33 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future

ART.34 Regime di segretezza

ART.35 Assicurazioni sociali

ART.36 Arbitrato

ART.37 Normativa

 

D. Contratti di servizi

 

 

E. Eventuali deroghe pattuite nel contratto a fronte del presente Capitolato

 

APPENDICE A

 

DOCUMENTAZIONE

Valutazione della documentazione tecnica

Presentazione della documentazione

Rapporti di avanzamento

Lingua

 

APPENDICE B

 

CONTROLLO DEI LAVORI

Riunioni Contrattuali ASI-Contraente

Riunioni di lavoro

Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI

Verbali

 

APPENDICE C

 

1.   Diagramma di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica

2.   Project Directive

3.   Engineering Change Proposal

4.   Change Processing Organizational Responsibilities

5.   Risultanze del CRB

 

APPENDICE D

 

MODIFICHE

 

APPENDICE E

 

METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI

 

APPENDICE F

 

COGNIZIONI E BREVETTI

 

 


 

 

SCOPO E CONTENUTO

 

Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti dell’ASI relativi alle attività spaziali industriali (facendo riferimento alla natura giuridica del Contraente), alle opere, lavori, impianti ed ai servizi, nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti.

 

Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente Capitolato.

 

 


 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

A. Quadro normativo di riferimento

 

 

Le forniture, le manutenzioni, i lavori, i servizi riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:

a)   leggi nazionali e comunitarie ed i regolamenti vigenti

b)  regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana

c)   manuale dei contratti dell’ASI

d)  condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti

e)   condizioni speciali stabilite nei singoli contratti

f)    disposizioni contenute negli allegati tecnico e di gestione, cognizioni e brevetti, amministrativo ai singoli contratti

g)   regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro Giuridico di Riferimento

h)   offerta

i)     norme della European Cooperation for Space standardization ECSS

j)    documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti

k)  tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti

l)     tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti

 

L’ASI è tenuta inoltre all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 18/4/1994 , n. 573 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, nonché all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia dei lavori pubblici, per le attività di costruzione,demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti).

 

Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel contratto e al punto E del presente Capitolato, debitamente motivate e sottoscritte.

 

B. Contenuti del contratto

 

Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:

 

a)   le Parti

b)  le premesse

c)   l’oggetto

d)  la struttura industriale

e)   la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi

f)    gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave

g)   il prezzo e la sua tipologia

h)   l’imponibilità o meno ai fini IVA

i)     il piano e le modalità di pagamento

j)    la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare da parte del Contraente

k)  gli indirizzi per la corrispondenza

l)     l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe  pattuite

m) Allegato Tecnico e di Gestione

 

Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specifica in ogni singolo contratto.

 

C. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione

 

L’Allegato Tecnico e di Gestione deve contenere, tra l’altro, quanto segue:

 

a)   composizione qualitativa e quantitativa della fornitura

b)  la documentazione tecnica applicabile e di riferimento

c)   criteri di successo

d)  requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia

a)   configurazioni

a)   filosofia di sviluppo

a)   filosofia di modelli

a)   requisiti per assiematura, integrazione e verifica

a)   requisiti operativi

a)   garanzia del prodotto e gestione dati

a)    attività e responsabilità del Contraente

a)   adempimenti dell’ASI

a)   pianificazione attività

a)   requisiti per attività future

a)   documentazione contrattuale

a)   dettagli sul controllo dei lavori

a)   responsabilità ed organizzazione di dettaglio del Contraente

a)   organizzazione di dettaglio dell’ASI

e)   i documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati

f)    la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale

g)   le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità

h)   le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

CAPO II

 

C A P I T O L A T O

 

 

A. NATURA DELLE PREMESSE, OGGETTO, TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI

 

 

ARTICOLO 1

 

 

NATURA DELLE PREMESSE

 

1.1  Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto. Nelle premesse sono riportate le fasi istruttorie seguite e sono motivate le eventuali eccezioni all’iter normalmente adottato dall’Ente.

 

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Le premesse al contratto dovranno contenere, al minimo e,  ove applicabile, il riferimento a:

 

nPiano Spaziale Nazionale

nAccordi internazionali, memorandum of understandings, etc.

nMotivazioni inerenti l’interesse dell’ASI all’attività da svolgere

nRichiesta di offerta

nOfferta del contraente

nRisultati delle valutazioni di congruità

 

 


 

ARTICOLO 2

 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO

 

2.1  L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento delle attività descritte nel contratto, di cui al precedente punto B. Capo I.

 

             

2.2   Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, alle presenti norme per i contratti dell’ASI relative alle attività spaziali industriali, agli allegati al contratto, alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata e a quanto indicato al precedente punto D. Capo I.

 

2.1   L’oggetto e le condizioni per la realizzazione delle attività sono definite nel testo contrattuale.

2.2       L'ASI si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al riorientamento delle attività, previo accordo con il Contraente. delle attività descritte nell'allegato B (Allegato Tecnico e di Gestione).

 


 

ARTICOLO 3

 

 

 DURATA DEL CONTRATTO

 

3.1             Il presente contratto entra in vigore con la sottoscrizione di esso da parte dell’ASI, a seguito della sottoscrizione da parte del Contraente. Le attività avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto.

 

Il contratto  riporta la eventuale ripartizione temporale in periodi delle attività e l’indicazione del periodo autorizzato dall’ASI.

3.1 Il termine di cui al precedente articolo 3.1. potrà essere prorogato di comune accordo fra le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Pari.

Per i contratti suddivisi in periodi:

3.1.               Il presente contratto entra in vigore con la  sottoscrizione di esso da parte dell’ASI, a seguito della sottoscrizione da parte del Contraente. Le attività oggetto del contratto stesso avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di cui al precedente punto B-Capo I (riunione finale). Le attività oggetto del presente contratto  avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di cui al precedente punto B. Capo I, con la  ripartizione temporale in periodi  ivi indicat              

3.2             Con il presente atto l'ASI autorizza le attività relative al primo periodoL'ASI, tenuto conto delle necessarie disponibilità finanziarie dell'Ente destinate al Programma e delle valutazioni positiveed alla positiva valutazione delle attività svolte, al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della commercializzazione del programa - valutare  formulate dai propri responsabili di Programma e contrattuale  e/o della Commissione di Collaudo secondo quanto specificato nel contratto, potrà commissionare i periodi contrattuali successivi, tramite apposita comunicazione al Contraente, alla scadenza del periodo autorizzatoed alla positiva valutazione delle attività svolte, al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della commercializzazione del programa - valutare.

 

3.3       Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire le attivita' relative ai periodi successivi.

            Nel caso in cui, per le ragioni di cui al precedente art. 3.2,3.2 non venga autorizzata la prosecuzione delle attività, il contratto, a seguito di apposita comunicazione da parte del Presidente dell'ASI, avrà termine, ed il Contraente non avra' alcunchè a pretendere.

 

3.4             In caso di mancata autorizzazione delle fasi successive, il contraente avrà diritto, previo accertamento della Commissione di collaudo, alla liquidazione delle rate  relative al periodo autorizzato, maturate e liquidabili, e non avrà null’altro a pretendere nei confronti dell’ASI.

            Pertanto nel caso l’ASI non autorizzi l’esecuzione delle attività dei periodi successivi al primo, il Contraente ed i suoi sottocontraenti interromperanno i lavori al termine del periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.

In tale caso non sarà applicato quanto disposto al successivo articolo Recesso unilaterale dell’ASI.

            L’ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di programma commissionato e realizzato.

 

3.5       L’ASI comunicherà al Contraente i risultati dell’accertamento della Commissione di collaudo entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del collaudo da parte dell’ASI, secondo quanto previsto all’art. 6.3.

 

 

 

 

3.5  Il termine di ciascun periodo contrattuale di cui al punto 3.1 potra' essere prorogato di comune accordo fra le Parti.

  Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Parti.

 

3.6       Il termine delle attività o il termine di ciascun periodo contrattuale, potrà essere prorogato di comune accordo fra le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo.

 


 

ARTICOLO 4

 

 

PIANO DEI LAVORI

 

4.1             Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico e di Gestione, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Program Manager dell’ASI.

 

4.2             Il Piano dei lavori è articolato sulla base della successione temporale degli eventi chiave previsti dal contratto.

 

4.3             Gli eventi chiave identificano particolari eventi del piano dei lavori,  di cui al precedente punto B. Capo I.che possono anche corrispondere ad impegni assunti dall’ASI verso terzi partecipanti, o comunque coinvolti nel programma.

            Gli eventi si considerano completati quando i relativi requisiti e obiettivi, stabiliti nell’Allegato 18.43tecnico e di Gestione, sono stati,  a giudizio dell’ASI, rispettati e raggiunti.

 

 

4.4       Il contratto identifica eventuali impegni a carico dell'ASI, necessari al fine di consentire il raggiungimento dell’oggetto contrattuale nel rispetto della pianificazione stabilita.

 

 

 


 

ARTICOLO 5

 

 

PREZZO

              

 

 

5.1       Il prezzo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione delle attività contrattuali è quello indicato nel contratto stessodi cui al precedente punto B. Capo I, unitamente alle eventuali ripartizioni del prezzo e alla sua tipologia.

           

            Il suddetto prezzo è omnicomprensivo di quanto necessario al raggiungimento dell’oggetto contrattuale.

 

            Il prezzo contrattuale e la sua composizione si intendono accettati dal Contraente, a suo rischio, e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il Contraente non abbia tenuto presente.

 

            Il Contraente non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo per errori nell’interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi o nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l’esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

 

5.2       A garanzia dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5%  al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta), secondo la tipologia della fornitura.

 

            A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente può prestare una fidejussione dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta), previo assenso dell’ASI.

           

            Il contratto fisserà la percentuale applicabile.

 

            Nel caso di esonero dal deposito cauzionale, il Contraente concede un miglioramento del prezzo pari al 5% dell’importo contrattuale.

 

5.3       La metodologia per il controllo dei costi è riportata in Allegato E.

 

 

5.2  Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

 

 

 


 

ARTICOLO 6

TERMINI ECONOMICI:

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO, AUTORIZZAZIONI A FATTURARE, RITENUTE, FATTURAZIONE, PERSONA AUTORIZZATA A RISCUOTERE E QUIETANZARE

 

 

 

6.1       Il prezzo contrattuale verrà corrisposto secondo le modalità indicate nel contratto. di cui al precedente punto B.- Capo I.

Sulla base della normativa vigente non sono concesse anticipazioni. In caso di variazione della normativa, l’anticipo sarà trattato come eccezione e comporterà il rilascio di idonea fidejussione.

 

6.2             In occasione di ogni evento indicato nel Piano dei lavori, l’ASI effettuerà le proprie verifiche, sul raggiungimento degli eventi sopracitati e sulla corrispondenza in qualita', quantita' e tempi, delle attivita' svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione al contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi del successivo art.17.

 

Tali verifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale e dalla Commissione di Collaudo e/o dalla struttura dell’ASI, secondo le rispettive competenze, come specificate nel contratto.

 

 

6.3         Dell’esito delle suddette verifiche sarà data comunicazione da parte dei Responsabili ASI con raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dal completamento di ciascuno degli eventi sovrammenzionati o dalla data di approvazione del collaudo da parte dell’ASI.

 

L'invio delle fatture da parte del Contraente avverra' con lettera raccomandata A.R..

        In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI, entro i termini sopra previsti, il Contraente potra' emettere fattura, fatto salvo il diritto dell'ASI, anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul completamento degli eventi.

 

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative o dalla comunicazione di completamento dell’evento.

 

6.4.1       Sull'importo delle rate di avanzamento, sarà effettuata una trattenuta a garanzia pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento disposto in base all’esito dell’accertamento della Commissione di Collaudo.

            La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente effettuata ai sensi del successivo articolo 6.5.

            Il Contraente, previa richiesta e autorizzazione da parte ASI, potrà sostituire tale trattenuta con idonea fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, che dovrà recare in calce l’autentica di firma dell’Ente fidejubente.

 

6.4.2    Una quota del prezzo contrattuale, variante dal 5% al 10%, dovrà essere liberata alla scadenza del periodo di garanzia.    

 

6.5       L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento, effettuato da parte dei Responsabili di Programma e Contrattuale o della Commissione di Collaudo, del lavoro eseguito dal Contraente, a fronte di quanto previsto in Allegato Tecnico e di Gestione, in occasione del compimento  dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva di effettuare trattenute corrispondenti al lavoro non effettuato o non conforme in qualita’ e quantità a quanto previsto nell’Allegato Tecnico e di Gestione e nella documentazione applicabile. Di tale decisione il Contraente sarà  informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente comma 6.3.

 

 

6.6       La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo i tempi e le modalità sopra richiamati.

            Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato tra le Parti; in caso di disaccordo, tale termine sarà fissato dall'ASI.

            Superato il periodo fissato, la trattenuta effettuata in occasione degli stati di avanzamento rimarrà in essere per la parte di lavoro non eseguita o non accettata e diverrà definitiva in caso di mancata esecuzione o non accettazione definitiva di tale lavoro in occasione dell’accettazione finale, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo Risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell’ASI di valutare l’influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale.

            Di tale decisione il Contraente  sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.3.

            La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di collaudo, superato il termine fissato, diverrà definitiva per la parte di lavoro non eseguita o non accettata al superamento del termine stabilito per il completamento delle attività, fermo restando quanto stabilito all’articolo relativo alle penali.

 

6.7        Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento, ed alla riunione finale, il Contraente, sulla base di analoga attestazione da parte dei propri sottocontraenti, per quanto di loro responsabilita', deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa a sottocontraenti, consulenti e fornitori di cui all'articolo 12.

 

 

6.8       Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 (uno) originale e 5 (cinque) copie.

            La persona autorizzata a quietanzare per il Contraente e' indicata nel contratto.

            Il Contraente si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione alle predette designazioni, esonerando, in pari tempo, l'ASI da qualsiasi responsabilità possa derivare, sia per le designazioni fatte con il presente atto, sia per le successive variazioni alle designazioni stesse, non notificate o non validamente  giustificate.

 


 

    

ARTICOLO 7

 

 

PENALITA'  

                              

7.1             Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per ognuno degli eventi chiave di cui all’art. 4.1, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini del successivo art. 31, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall’ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute dalla Commissione di Collaudo essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesino giorno in poi.

 

Il contratto, sulla base della tipologia e complessità delle attività da svolgere, determina l’ammontare massimo della penale, compreso fra il 5 e il 10% dell’importo contrattuale, nonché l’applicazione di altri eventuali tipi di penali.

                  

 

7.2             L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa.

 

7.3             L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

 

 

7.2 In casi di particolare rilevanza il contratto potrà stabilire una percentuale massima superiore a quella stabilita al precedente art. 7.1, fino al 10% dell’importo contrattuale.

 

 

Incentivi????????

 

 


 

 

ARTICOLO 8

 

 

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

 

8.1       Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

 

 

8.2       Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, spettano al Contraente interessi di mora nella misura del tasso legale dal 91° al  120° giorno successivi alla data  di ricezione delle fatture da parte dell'ASI. A partire dal  121° giorno gli interessi di mora sono da applicare nella misura accertata annualmente con decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, emesso in esecuzione dell'art. 35 del Capitolato Generale  d'appalto approvato con il DPR 1063/62.

            Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dello art.1224, 2° comma, del Codice Civile.

 

 


 

 

ARTICOLO 9

 

 

ONERI FISCALI

 

9.1             Le spese di bollo, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del DPR 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del DPR 26/10/1972, n. 633.

Per i Contraenti la cui natura giuridica è pubblica, la registrazione sarà effettuata in caso d’uso.

 

9.2             Il contratto stabilirà l’imponibilità o meno ai fini IVA delle attività del contratto stesso.

 


 

ARTICOLO 10

 

FIDEJUSSIONI

 

Per i contratti suddivisi in fasi:

 

10.1         A garanzia dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta) secondo la tipologia  e complessità della fornitura.

 

10.2         L’ASI può consentire che, a garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente presti una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo dal 5% al 10% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.

 

10.1          

10.3         A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente dovra' prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5%  (più IVA, se dovuta) Per i contratti suddivisi in fasi, la fidejussione è dovuta sulldell’importo contrattuale relativo alprimo periodo di esecuzione autorizzato. Successivamente all’autorizzazione dell’ASI all’esecuzione delle attività relative ai successivi periodi contrattuali, il Contraente dovrà incrementare l’importo di detta fidejussione delle ulteriori somme necessarie per costituire una garanzia dal 5% al 10% del prezzo contrattuale nonche’ estendere la fidejussione in corso per i periodi successivi .

 

Il Contraente ne potrà richiedere lo svincolo al termine del primo periodo contrattuale autorizzato, nel caso che l’ASI non autorizzi l’esecuzione delle attività relative ai periodi successivi.

Per le altre tipologie contrattuali, si applicano  i seguenti articoli 10.1 e 10A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente dovrà prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.

 

 

10.4     Per ottenere lo svincolo delle fidejussioni  il Contraente dovrà presentare all'ASI richiesta scritta di svincolo. Lo svincolo delle fidejussioni sarà disposto con comunicazione inviata all’Ente fidejubente e trasmessa per conoscenza al Contraente, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo svincolo stesso.

 

10.5     Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.

 

10.6         Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonchè l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.

 

10.7         Il disposto degli artt. 10.4, 10.5 e 10.6 si applica anche alle fidejussioni di cui all’art. 6.4.1.

 

10.8         Il contratto fisserà la percentuale applicabile a quanto disciplinato agli artt. 10.1, 10.2, 10.3.


 

B. RESPONSABILITA’

 

 

ARTICOLO 11

 

 

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

 

11.1   Il Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per   conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.

 

 

11.2     Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti  dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.

 

 

11.3    Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonchè del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte sottocontraenti.

 

 

11.4     Il Contraente si dichiara completamente edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare della bontà dei materiali e delle lavorazioni.

        L'avvenuta approvazione da parte dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dal Contraente non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari costruttivi e di assiemaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o non conformi alle disposizioni  contrattuali.

 

 

11.5         Il Contraente non assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire tutta la documentazione a tale scopo richiesta dal Contraente  e le relative assicurazioni.

 

11.6    Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.

 

11.7     Il Contraente e' tenuto,  ad inserire per quanto di competenza le norme generali applicate dall’ASI ai sottocontraenti, consulenti e fornitori nei contratti con i propri sottocontraenti, consulenti e fornitori nonche' a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l’ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento.

 

 

 

ARTICOLO 12

 

 

SUBCONTRAENTI, CONSULENTI E FORNITORI

 

12.1          GENERALITA’

 

 

12.1.1 Il Contraente si impegna a svolgere le attivita'  oggetto del contratto secondo l’organizzazione industriale prevista  nel contratto stesso, come specificata nell’Allegato Tecnico e di Gestione, di cui al precedente punto B. Capo I, e a non affidare a terzi non compresi in detta organizzazione industriale, l’esecuzione, anche parziale, delle attività contrattuali, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’ASI, a norma del successivo comma 12.2.4

 

12.2         SUBCONTRAENTI

 

 

12.2.1 Il Contraente sara' l'unico responsabile nei confronti dell'ASI della corretta esecuzione dei sottocontratti         stipulati per le attivita' oggetto del contratto.

            Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei sottocontraenti e fornitori.

 

12.2.2 Il Contraente e' tenuto a stipulare gli eventuali sottocontratti contestualmente al contratto con l’ASI, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.

        Nel caso il Contraente non stipuli detti sottocontratti, entro il termine della riunione iniziale, sara' tenuto a risarcire l'ASI di tutti i danni che ne possono eventualmente       derivare, fatto salvo il caso in cui tale inadempimento si configuri come causa di risoluzione del contratto.

 

12.2.3  L'ASI si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal        Contraente con i sottocontraenti. Tali sottocontratti non dovranno prevedere compensi a favore di personale universitario eccetto per quanto  previsto dall'articolo 66 DPR 11/7/80 n.382.

 

12.2.4 Il Contraente in caso intenda ampliare e/o modificare l'organizzazione industriale di cui al precedente art. 12.1.1 è tenuto a sottoporre all'ASI una relazione contenente, la descrizione ed il prezzo delle attività che intende  affidare in sottocontratto, le Ditte con le relative referenze e le motivazioni della scelta e/o del cambiamento, l’idoneità tecnica dei nuovi sottocontraenti.

            L'ASI dopo attenta analisi comunicherà al Contraente, entro 15 giorni lavorativi, le proprie motivate  decisioni; in caso favorevole, saranno avviate le azioni di modifica all'organizzazione industriale e/o ciascun'altra azione che l'ASI avrà ritenuto necessaria  per la riorganizzazione della gestione dell'attività.

 

12.2.5   Il Contraente deve riservarsi il diritto di risolvere ogni sottocontratto qualora il contratto venga  risoluto o l'ASI receda.

12.2.6   In merito alla disciplina della subcontraenza si applicano:

·      per le forniture le norme di cui all’art. 13 del D.L.vo 20/10/1998 n. 402

·      per i servizi l’art. 18 del D.L.vo 17/3/1995 n. 157

·      per i lavori, le opere, gli impianti l’art. 34 della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

12.3         CONSULENTI

 

12.3.1 Il Contraente potra` avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per l'esecuzione delle attivita` oggetto del contratto.

        Il Contraente deve sottoporre all'approvazione dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonche' fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.

        Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta l'ASI esprimera' il proprio parere.

 L'ASI si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei  contratti stipulati dal  Contraente con i Consulenti.

 

12.3.2       Qualora venissero coinvolti nelle attivita' contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR n.382 del 11/7/80.

 

 

12.4        FORNITORI

 

12.4.1        Nell'ambito dell'utilizzo del prezzo contrattuale il Contraente deve sottoporre all'approvazione dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la  descrizione dell'oggetto della fornitura.

        Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI emettera' il proprio  parere.

 

 

12.5         PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 

12.5.1   Le parti si impegnano a favorire la partecipazione alle attività, su base competitiva,  delle piccole e medie imprese nazionali.

In armonia alle direttive del Piano Spaziale Nazionale, i programmi dell’ASI saranno sviluppati nel quadro di una politica industriale finalizzata alla più ampia e qualificata partecipazione delle migliori competenze nazionali, con particolare riferimento all’obiettivo di valorizzare le piccole e medie imprese.

Il Contraente nella definizione dell’organizzazione contrattuale, dovrà tendere all’obiettivo di assicurare alle piccole e medie imprese una partecipazione significativa al programma.

 

12.5.2   Il Contraente evidenzierà, con periodicità annuale, le forniture commissionate a piccole e medie imprese nazionali.

 

12.5.3   Quanto esplicitato all’art. 12.5.1 si applica in particolare anche a quelle attività che non siano già state affidate in sottocontratto, come evidenziato all’art. 12.5.2.

 

ARTICOLO 13

 

DOCUMENTAZIONE

 

 

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell’Allegato Tecnico e di Gestione nei tempi e secondo le modalità ivi indicati e nel rispetto delle disposizioni riportate nella Appendice A al presente Capitolato.

 

Il Contraente si impegna a rendere disponibile all’ASI, presso gli impianti ove l’attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia, su richiesta.

 

Nel caso tale documentazione contenga cognizioni (come specificate al successivo art. 33) acquisite dal Contraente precedentemente alla stipula del contratto, fatta eccezione per le cognizioni acquisite mediante contratti con l’ASI, sarà rilasciata copia della documentazione solo previo accordo con il Contraente.

 

Il Contraente è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un periodo quinquennale dall’accettazione del certificato di collaudo.


 

 

C. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’

 

 

 

ARTICOLO 14

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASI

 

14.1     L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, si avvvarrà di un Responsabile di Programma e di un Responsabile Contrattuale.

            Detti responsabili saranno nominati dall’ASI dopo la sottoscrizione del contratto ed il loro nominativo sarà comunicato al Contraente entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso.

            Il Responsabile di Programma ed il Responsabile Contrattuale, nell’espletamento dei loro compiti di seguito riportati, faranno capo alla struttura organizzativa dell’ASI.

           

            Per il controllo delle attività il Responsabile di Programma ed il Responsabile Contrattuale saranno supportati dalla struttura dell’ASI.

 

            L’ASI nominerà altri responsabili e/o esperti secondo necessità.

 

 

14.2            Responsabile di Programma - Program Manager

 

Il Responsabile di Programma assumerà, per conto dell’ASI, la direzione dei lavori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in contratto.

Pertanto, il Responsabile di Programma:

 

n    sarà il responsabile ed il rappresentante ufficiale dell’ASI nei confronti del Contraente,

n    autorizzerà, di concerto con il Responsabile Contrattuale, il pagamento delle rate intermedie, laddove non è previsto l’intervento della Commissione di Collaudo, del contratto, evidenziando l’eventuale ritardo nella consegna,

n    approverà, la documentazione di programma di cui è prevista l’approvazione da parte dell’ASI;

n    curerà, insieme al Responsabile Contrattuale, l’istruttoria delle proposte di modifica del contratto;

n    autorizzerà, d’intesa con il Responsabile Contrattuale, quelle modifiche del contratto, rientranti fra le proprie competenze, come specificato all’art. 17.

 

 

 

 

 

14.3         Responsabile Contrattuale

 

n    controllerà la corretta applicazione da parte del Contraente delle clausole contrattuali durante lo svolgimento delle attività

n    affiancherà il Responsabile di Programma nell’attività relativa alle modifiche di vario tipo;

n    affiancherà il Responsabile di Programma nello svolgimento delle attività relative alla concessione dell’autorizzazione per il pagamento delle rate di loro competenza

 

14.4         Il controllo del programma avverrà secondo le disposizioni di cui in Appendice B.

 

14.5         I Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI non possono assumere impegni economici in nome e per conto dell’Ente.

 


 

ARTICOLO 15

 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

 

 

15.1     Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.

 

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:

n    il Responsabile di Programma

n    il Responsabile Contrattuale

 

 

 

15.2   Responsabile di Programma

 

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

n    l’interfaccia dei rapporti con l’ASI

n    la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne

n    il coordinamento con i sottocontraenti ed eventuali Enti esterni

n    la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni

n    la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività

n    l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

 

 

15.3   Responsabile Contrattuale

 

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i sottocontraenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

 

COMMISSIONE DI COLLAUDO

 

16.1     L'ASI nominera' una Commissione di Collaudo la cui regolamentazione è inserita nel “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, che si riunirà in occasione degli eventi di cui all'art. 4, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

                       

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto

b)     verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti  stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;

c)       accertare i pagamenti effettuati;

d)       esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art.6, ove è previsto l’intervento della Commissione, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali;

e)       esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui all’art. 6.4.1;

f)        esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli  sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

 

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo sentirà i Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all’ASI a norma di quanto stabilito in Appendice B.

 

           

16.2     I nominativi dei componenti la Commissione di Collaudo saranno  comunicati al Contraente dall’ASI entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Eventuali variazioni dei nomi della Commissione predetta saranno comunicati al Contraente entro 20 giorni lavorativi dalla loro effettuazione.

           

 

16.3     Le determinazioni assunte in base al parere della Commissione di Collaudo verranno comunicate al Contraente a norma dell'art. 6.3.

            La Commissione di Collaudo esprimerà il proprio parere emettendo il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione, da parte del collaudatore, per lavori di importo non superiore a 150 milioni).

 

 

16.4            Eventuali lavori integrativi e di completamento, per rispettare quanto indicato nell'Allegato Tecnico e di Gestione, prescritti dalla Commissione di Collaudo a seguito delle proprie verifiche sulla idoneità della fornitura finale, saranno effettuati dal Contraente entro il termine fissato in accordo con l'art. 6.6.

            Nel caso di lavori integrativi e di completamento ritenuti essenziali al fine dell'accettazione della fornitura, il periodo intercorrente fra la ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione emessa a norma del precedente comma 16.3 e la ripresentazione delle forniture alle verifiche di collaudo è computabile ai fini dell'applicazione della penale di cui all'art. 7.

 

 

16.5     I collaudi parziali ed il collaudo provvisorio sono disciplinati ai punti VIII e IX del “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”;

 

 

16.6     Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 16 settembre 1997 con delibera n. 100, e parte integrante del presente Capitolato.

 


 

ARTICOLO 17

 

MODIFICHE

 

17.1     E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.

        Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale delle Parti.

 

 

17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe A:

 

a)  che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI ;

b)  che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;

           

            daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.

Le modifiche di cui al punto b), che in base alla normativa richiamata al successivo art. 37, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente dell'ASI, saranno rese esecutive con un atto sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle Parti, al termine delle procedure di approvazione, nel quale saranno indicate le motivazioni e la descrizione della modifica.

 

 

17.3   Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra i Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI e del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.

 

 

17.4     Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

   Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

 

 

 

 

17.5     Le modifiche non dovranno superare il 20% dell’importo contrattuale.

 

 

17.6     La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

 


 

ARTICOLO 18

 

 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA'

 

 

18.1         La fornitura oggetto del contratto, comprensiva anche di attrezzature   specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati e le unità di volo, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta in Allegato tecnico e di Gestione, diverrà di proprietà dell’ASI.

 

18.2         L’accettazione da parte dell’ASI della fornitura definita nell’Allegato Tecnico e di Gestione è subordinata all’emissione, da parte del Contraente, dell’attestazione che tutta la documentazione prodotta è conforme a quanto contrattualmente previsto e concordato con l’ASI. Unitamente a tale attestazione, il Contraente dichiarerà l’eventuale Know-how acquisito dalle eventuali ditte partecipanti al programma.

 

18.3         Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo finale che abbia avuto esito positivo, l’ASI  comunicherà l’accettazione della fornitura di cui all’art.2 e darà le opportune disposizioni per la consegna finale ed il relativo passaggio di proprietà.

L’accettazione sarà effettuata dall’ASI e comunicata al Contraente con le modalità di cui al precedente art. 6.3.

Della consegna sarà redatto apposito verbale.

All’atto della sottoscrizione da entrambe le Parti del verbale di consegna, l’ASI assumerà la proprietà della fornitura.

La consegna sarà effettuata nel luogo indicato nel contratto.

La fornitura diventa proprietà dell’Agenzia solo dopo il collaudo e l’accettazione finale. La fornitura non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte approntate al collaudo o consegnate.

Il contratto stabilirà le scadenze, le accettazioni parziali, le consegne parziali.

 

 

18.4     La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.

 

 

18.5     In caso di cofinanziamento del programma, il contratto stabilirà la ripartizione della proprietà fra le Parti.

 

 

 


 

ARTICOLO 19

 

 

GARANZIA

 

 

19.1     Il Contraente garantisce che la fornitura sara' conforme a quanto stabilito  nell'Allegato Tecnico e di Gestione al contratto. Inoltre garantisce che la fornitura non avra' difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assiemaggi.

Il Contraente garantirà tutta la fornitura per un periodo di almeno 12 mesi dalla consegna finale.

Il Contraente si impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in corso al momento della consegna finale.

 

19.2     Per la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c. e all’art. XII - “Regolamento concernente i collaudi dell'’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, anche in merito alle difformità e vizi della fornitura.

            La garanzia cui il Contraente è tenuto per le difformità ed i vizi dell’opera si estingue dopo decorsi due anni dal giorno della consegna.

 

1\9.3    Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verra' esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata  decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.

 

 

19.4         L'ASI dara' notizia al Contraente, a mezzo fax,  entro 30 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura oggetto del contratto e dara' ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.

 

19.5         Qualora entro un anno dalla scadenza della garanzia appaiano difetti non accertati al collaudo, l’Agenzia può, inoltre, a seconda della natura del contratto o delle prestazioni:

 

a)   richiedere la restituzione del prezzo rivalutato, restituendo i materiali nello stesso stato in cui si trovano o trattenerli, richiedendo il risarcimento dei danni

b)  richiedere, se ancora possibile, l’eliminazione dei difetti riscontrati o la sostituzione dei materiali difettosi o la ripetizione delle lavorazioni o delle prestazioni.

c)   trattenere la quota del prezzo di cui all’art. 6.4.2.

 

Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento al collaudo dei difetti.

 

 

 

19.6     La garanzia del Contraente non si estende ai danni che possono derivare alla fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente medesimo.

 

19.7     La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente punto 19.1.

 

 

19.8     Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terra' a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terra' a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese ( ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.

 

 

19.9     Il presente articolo e' applicabile ai contratti suddivisi in periodi alla fornitura relativa a ciascun periodo contrattuale, ed alla eventuale fornitura finale, in base alle autorizzazioni scritte da parte dell'ASI alla prosecuzione del programma.

 

 


 

 

ARTICOLO 20

 

 

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

 

 

 

20.1     Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.

        Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente  qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

 

 


 

 

ARTICOLO 21

 

 

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

 

21.1     Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti  con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.

        Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.

        Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e  documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

 

 

21.2     Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni,  saranno a carico del Contraente.

 

 

21.3     In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

 

        Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta  utilizzazione dei beni di cui trattasi.

 

21.4     Il contratto dovrà disciplinare la regolamentazione dei beni prodotti da terzi e consegnati dall’ASI al Contraente.

 

 


 

 

ARTICOLO 22

 

 

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

 

23.1   I materiali approvvigionati all'estero dal Contraente, per conto dell'ASI, verranno introdotti in territorio nazionale  dal Contraente a proprio nome, in regime di temporanea importazione, a fronte dell'autorizzazione di cui al successivo comma 23.2.

   

 Oppure, a seconda dei casi:

 

23.1   I materiali approvvigionati all’estero dal Contraente verranno introdotti in territorio nazionale dal contraente stesso, ed a proprie spese, in regime di importazione definitiva.

 

22.1     Il contratto specificherà il regime di importazione (temporanea o definitiva)

 

22.2     In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate oggetto del  contratto.

        Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente,  che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei sottocontraenti.

 

 

 

 

 


 

 

 

ARTICOLO 23

 

FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - RIPRODUZIONE DI PROTOTIPI

 

 

 

23.1              Per forniture sperimentali si intendono quelle attività dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.

 

23.2              Le Ditte cui sia commissionata la fornitura di materiali sperimentali, oppure di materiali per la prima volta costruiti, sono obbligate a concedere gratuitamente all’ASI, come previsto al successivo art. 33.7, anche dopo la liquidazione della commessa, la facoltà di riproduzione e l’uso di tutti i disegni di costruzione relativi ai materiali costruiti ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per la loro riproduzione (esclusivamente per le esigenze dell’ASI) tanto presso altre Ditte quanto presso i laboratori dell’ASI stessa.

 

23.3       L’ASI si avvarrà della facoltà di riproduzione dei materiali quando, a suo giudizio insindacabile, le esigenze dell’Agenzia non potessero essere soddisfatte dalla riconosciuta potenzialità produttiva della Ditta, ovvero per effetto di inadempienze contrattuali o per divergenza di prezzo, ovvero per esigenze tecniche o scientifiche, anche relative al riparto della produzione ed al dislocamento dei centri produttivi.

 

 

 


 

 

ARTICOLO 24

 

FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - MODIFICHE

 

 

24.1       Ove i contratti si riferiscano a fornitura di carattere sperimentale e vengano richieste o concordate modifiche e perfezionamenti a parti già costruite allo scopo di migliorare l’oggetto del contratto, il Contraente può presentare domanda per la concessione di congrui periodi di proroga dei termini fissati per la presentazione al collaudo e per la consegna.

 

 


 

 

ARTICOLO 25

 

ACCETTAZIONE DI FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - DECURTAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

 

 

25.1       Ove si tratti di forniture a carattere sperimentale, qualora nelle prove di collaudo i materiali pur non avendo raggiunto i requisiti massimi, abbiano però raggiunto i requisiti minimi per l’accettazione della fornitura, l’ASI potrà dar luogo egualmente all’accettazione e ritiro dei materiali.

              In tale caso l’entità del compenso da corrispondersi alla Ditta non potrà mai superare il 90% del prezzo contrattuale e sarà commisurata al valore delle caratteristiche raggiunte, avendo per base il criterio che al minimo dei requisiti, per il quale è contemplata la possibilità di accettazione, corrisponderà un compenso in ogni caso mai superiore al 70% del prezzo contrattuale.

              La definizione del compenso entro i limiti sopraindicati (70-90%)  è fatta dall’ASI ed è insindacabile ed inoppugnabile e non soggetta ad alcun gravame né in via giudiziaria né in sede arbitrale.

              Sarà però facoltà della Ditta di non consegnare i materiali rinunciando a qualsiasi compenso.

              Resta espressamente stabilito che, nel caso in cui i materiali approntati non abbiano raggiunto i requisiti minimi o quelli essenziali come sopra definiti, essi rimarranno alle Ditte senza che l’ASI sia tenuta ad alcun compenso.


 

 

ARTICOLO 26

 

 

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

 

26.1     E’  fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.

        Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

 

 


 

ARTICOLO 27

 

 

TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

 

27.1     Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell'Allegato Tecnico e di Gestione.

        Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del Contraente.

 

 

27.2     Il Contraente ha l'obbligo di assicurare  tutti i beni oggetto della fornitura di cui all'Allegato Tecnico e di Gestione contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.

        Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione che scadono, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.

 

 

27.3     Le disposizioni contenute nel precedente comma  27.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.

 


 

 ARTICOLO 28

 

 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

 

28.1     Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta o confermata per iscritto.

 

 

28.2     Il contratto identifica gli indirizzi ai quali deve essere inviata la corrispondenza.

         

        Le parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

 

Le seguenti comunicazioni saranno effettuate per raccomandata A.R.

 

n    determinazioni assunte dalla Commissione di Collaudo, anche in merito all’applicazione di penali, o dai Responsabili di Programma e Contrattuale in occasione degli eventi contrattuali

n    comunicazioni riguardanti l’autorizzazione a fatturare

n    comunicazioni inerenti l’applicazione o lo svincolo di ritenute

n    comunicazioni inerenti la sospensione dei lavori, il recesso unilaterale dell’ASI, la risoluzione del contratto

n    invio delle fatture da parte del Contraente

 

28.3         Le comunicazioni ed i documenti relativi agli aspetti tecnici e programmatici emessi dal Contraente saranno sottoscritti per approvazione dal Responsabile di Programma; quelli relativi agli aspetti contrattuali, dal Responsabile di Programma e dal Responsabile Contrattuale.

 

28.4         In caso di temporanea assenza del Responsabile di Programma e del Responsabile Contrattuale del Contraente, la documentazione verrà approvata da persona da lui delegata. La delega sarà preventivamente comunicata all’ASI che, in caso di dissenso, informerà il Contraente.

 

28.5         Per quanto riguarda l’ASI, le comunicazioni e la documentazione tecnica e programmatica saranno sottoscritte dal Responsabile di Programma e dal Responsabile Contrattuale nell’ambito delle rispettive competenze, salvo il caso in cui questi atti comportino modificazioni alla normativa o ai contenuti contrattuali o assunzioni di nuove obbligazioni a carico dell’ASI. In tali casi si dovrà applicare quanto previsto dalle procedure di modifica.

 

28.6         Tutta la documentazione e le comunicazioni saranno inviate:

 

n    per l’ASI all’attenzione del Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e programmatici; all’attenzione del Responsabile Contrattuale, per gli aspetti contrattuali, con copia al Responsabile di Programma

n    per il Contraente: al Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e programmatici; al Responsabile Contrattuale, per gli aspetti contrattuali, con copia al Responsabile di Programma.

 

 


 

ARTICOLO 29

 

 

SOSPENSIONE DEI LAVORI

 

29.1     L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qualsiasi momento i lavori oggetto del contratto. In tale caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione al Contraente via fax, cui farà seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R..

        I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione via fax.

 

 

29.2         La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI ed il Contraente.

            Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto del Contraente, l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente e nella misura ritenuta congrua dalla Commissione di Collaudo.

La Commissione, prima di emettere il giudizio, è tenuta a sentire il Contraente.

 

 

29.3     Gli eventuali costi aggiuntivi di cui al paragrafo precedente, concordati con l'ASI, daranno luogo alla stipula di Atto Aggiuntivo al contratto.

 

 


 

 

ARTICOLO 30

 

 

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

 

30.1     L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via fax e su istruzioni dell'ASI,  prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.

        Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.

 

 

30.2     A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al  comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

        I prezzi saranno fissati dalla Commissione di Collaudo sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. La Commissione prima di emettere il giudizio è tenuta a sentire il Contraente.

        Tali prezzi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma  30.3.

 

 

30.3     In caso di recesso anticipato,  l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente  medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento della Commissione di Collaudo, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. La Commissione, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

 

 

30.4       L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 31

 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 

31.1     L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

 

n    inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;

n    trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta    dell'ASI;

n    sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il  contratto ritenuta          dalla Commissione di Collaudo;

n    sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione    controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad    opera di terzi creditori;

n    violazione della Legge Antimafia;

 

 

31.2     Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

 

        L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

 

        Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso  e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.

 

        L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 32

 

 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

 

32.1     Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o  negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

       

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

        In base alla citata comunicazione,  la Commissione di Collaudo accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione  dell'evento.

 

        Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

 

        In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

 

        In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause sovrammenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

 

        Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

 

 


 

ARTICOLO 33

 

 

COGNIZIONI BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE

 

 

33.1         Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.

 

 

33.2         L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia.

 

            Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma immagini di tali satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia.

 

            Il Contraente si impegna a fornire, senza oneri aggiuntivi per l’ASI, modellini, gadgets, materiale divulgativo, video, CD Rom e quant’altro necessari all’ASI per la promozione del programma. L’Allegato tecnico a ciascun contratto indicherà esplicitamente il materiale necessario all’ASI per la promozione del programma.

 

 

33.3         Il Contraente, all’atto dell’offerta deve dichiarare le conoscenze che appartengono al Contraente, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti al Contraente e/o ai suoi sottocontraenti e che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.

       L’elenco viene annesso all’allegato  Cognizioni e brevetti.

 

33.4         Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.

 

 

33.5       Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.

        Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.

            Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.

 

 

33.6       Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia  all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte.

 

 

33.7     L'ASI si riserva il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite  dal Contraente in esecuzione del contratto.

        Il diritto di riproduzione sarà esercitato dall'ASI nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

 

33.8         Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.

 

33.9         Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse.

 

 

 


 

 

ARTICOLO 34

 

 

REGIME DI SEGRETEZZA

 

34.1     Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, nei limiti di cui all'Allegato Cognizioni e Brevetti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.

 

 

34.2     Il rilascio di comunicati‑stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi Subcontraenti.

 

        In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Lavoro effettuato con contratto dell'ASI".

 

 

34.3      Nell'ambito di Accordi internazionali, il Contraente può essere autorizzato allo scambio di dati ed informazioni con gli Enti coinvolti ed i loro contraenti, secondo le modalità indicate nel contratto.

 


 

ARTICOLO 35

 

 

ASSICURAZIONI SOCIALI

 

35.1     Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

 

 

35.2     Per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge e di accordi contrattuali riguardanti:

           

a)  le assicurazioni sociali derivanti da leggi e da accordi contrattuali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc...);   

b)  quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi contrattuali e prevedono, a favore del lavoratore, diritti patrimoniali aventi per oggetto il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, contributi GESCAL, etc...);

           

     l'ASI si riserva la facoltà di operare una ritenuta sugli averi del Contraente fino allo 0,5% dell'importo contrattuale, salvo le maggiori responsabilità del Contraente stesso, qualora l'Ispettorato del Lavoro denunci che il Contraente non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. La somma predetta sarà pagata solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che il Contraente si è posto in regola; in questo caso il Contraente non potrà pretendere alcuna somma, a nessun titolo, per il ritardo nel pagamento delle sue spettanze.

 


 

 

ARTICOLO 36

 

 

ARBITRATO

 

36.1     Si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

 

 

 


 

ARTICOLO 37

 

 

NORMATIVA

 

37.1     L'attività di cui al contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, dalle norme del Codice Civile,  dalla Legge dell'ASI e dal Regolamento di Contabilita' ed Amministrazione dell'ASI, nonché da quanto previsto al Capo I, punto a), del presente Capitolato.